a cura dello Studio Legale Padovan - 21 novembre 2023

Sanzioni contro la Russia e linee guida della Commissione: “Red Flag” aggiornate in chiave antielusiva

L’elusione delle sanzioni contro la Russia, identificabile, pur non senza qualche difficoltà, nell’adottare condotte apparentemente lecite che però hanno l’obiettivo di raggiungere quei risultati che le misure restrittive vorrebbero evitare, è stata osteggiata fin dal febbraio 2022 dalle autorità unionali. In particolare, eludere le sanzioni UE è vietato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (UE) 833/2014 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 269/2014.  

Con il passare dei mesi, numerosi nuovi strumenti sono intervenuti per limitare nel concreto i fenomeni elusivi (es. la nota della Commissione del 1° aprile 2022 che identificava i Paesi a maggior rischio elusivo). Da ultimo, il 7 settembre 2023, la Commissione europea ha pubblicato il documento “Guidance for EU operators: Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention”, una guida aggiornata ai presidi di controllo raccomandati dalla Commissione al fine di evitare di essere coinvolti in operazioni di elusione delle sanzioni UE contro la Russia.  

La Guida della Commissione delinea, nello specifico: 

  • le istruzioni relative all’identificazione del rischio elusivo, complete di esempi operativi, e alla necessità di adottare misure di mitigazione del rischio, aggiornandole periodicamente.  

  • Un serie di “migliori pratiche”, al fine di effettuare la due diligence rafforzata. 

  • Un elenco di possibili “red flag”, che fungono da indicatori di potenziali rischi di elusione in presenza dei quali un operatore UE dovrebbe svolgere verifiche approfondite.  

Le indicazioni della Commissione possono certamente rivelarsi uno strumento utile per gli operatori italiani ed europei per evitare di essere coinvolti in operazioni elusive delle sanzioni contro la Russia. Allo stesso tempo, esse avranno un rilievo non indifferente una volta concluso l’iter legislativo per la qualificazione della violazione delle sanzioni UE, incluse quelle contro la Russia, tra i reati europei.  

Come noto, è ad oggi in corso un trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo che dovrebbe portare in tempi ragionevolmente brevi alla piena inclusione della violazione delle sanzioni UE tra i reati europei. Alla luce delle proposte di direttiva discusse fino ad ora, anche l’elusione dei divieti di cui alle sanzioni UE sarà soggetta a una sanzione penale. Sul punto si noti che, ad oggi, per quel che riguarda, ad esempio, l’elusione dei divieti soggettivi di cui al Regolamento (UE) 269/2014, in Italia è prevista esclusivamente una sanzione amministrativa.  

Ad oggi è ragionevole attendersi che la disposizione riguardante la penalizzazione dell’elusione delle misure restrittive venga approvata a livello UE, fornendo quindi la possibilità di sanzionare penalmente condotte elusive di tali norme. 

Più precisamente, l’elusione delle misure restrittive UE è vietata solo se effettuata “consapevolmente e intenzionalmente”. Perché si abbia elusione, quindi, è necessario che un soggetto si rappresenti l’effetto o l’obiettivo elusivo come conseguenza delle proprie azioni e voglia realizzare tale effetto e/o obiettivo. Tale “volontà” si realizza anche, secondo i principi del diritto penale, quando, di fronte al rischio concreto di violare una norma, non si adotta alcuna misura correttiva e si agisce accettando il rischio di violare la norma stessa. 

Sul punto sono particolarmente importanti le linee guida della Commissione: è possibile ritenere infatti ritenere che, se un soggetto UE si trova di fronte a una delle “red flag” indicate dalla Commissione, lo stesso sia conscio di trovarsi di fronte al rischio concreto di partecipare a un’operazione elusiva in violazione di quanto disposto dalle misure restrittive UE. Quando poi lo stesso soggetto decida, nonostante la “red flag”, di procedere comunque nell’operazione senza svolgere ulteriori controlli, questi avrebbe accettato il rischio di violare la norma e, pertanto, avrebbe agito con “consapevolezza e intenzionalità”.  

Un simile comportamento assumerebbe quindi rilevanza penale, comportando la responsabilità dell’operatore per l’elusione delle misure restrittive ai sensi di quanto previsto in seno di reato europeo. 

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