a cura di Antonio Di Meo, International Trade and Development Professional - 02 maggio 2024

Come scegliere l'INCOTERMS® più appropriato?

Spesse volte le aziende esportatrici si trovano in difficoltà nel determinare il termine di resa della merce che meglio si adatti alle proprie esigenze. A tal fine proviamo ad individuare quali criteri adottare nella scelta della regola Incoterms®più appropriata alle vendite verso l’estero.

In particolare, occorrerà valutare l’importanza che si intende attribuire al trasporto della merce e, cioè, se considerarlo o meno un’appendice del prodotto che si vende e, di conseguenza, un elemento strategico che consente di offrire al cliente un servizio logistico completo, organizzandone la gestione di tutte le sue fasi fino all’arrivo della merce a destinazione. Nel fare questo sarà necessario considerare alcuni aspetti specifici della transazione commerciale, strettamente correlati al trasporto della merce, quali ad esempio:

  • la tipologia di merce oggetto del contratto,
  • il Paese di destinazione della stessa,
  • la modalità di trasporto,
  • la forma di pagamento che sarà concordata ad altri aspetti di natura logistica, doganale, civilistica, fiscale e documentale.

La fase successiva è rappresentata dalla scelta di quale sia l’Incoterms® più appropriato alla vendita del prodotto specifico oggetto del contratto, conformemente agli aspetti più sopra descritti. 

A questo punto l’esportatore dovrà valutare quanto segue:

  1. Quale modalità di trasporto adottare. Vale a dire, se lo stesso avverrà via mare, via aerea, via terra o per via multimodale.
  2. Individuata la modalità di trasporto che necessariamente verrà adottata, si potrà effettuare la scelta tra il Set di regole Incoterms® riguardanti qualsiasi modalità di trasporto (compresa quella multimodale), oppure quella riguardante solo il trasporto via mare (port to port) o per vie navigabili interne.
  3. Il terzo passaggio è quello di decidere se accollarsi il rischio di perdita o di danno della merce (cioè dove e quando avverrà la consegna della merce) in viaggio o se trasferire tale rischio dalla partenza fino a destinazione in capo al compratore. 
  4. Una volta deciso chi tra venditore e compratore, si accollerà il rischio di perdita o danno della merce e chi si farà carico dei costi di trasporto, sulla base della modalità di trasporto che verrà adottata, si sceglierà la regola Incoterms® ritenuta più appropriata tra quelle rientranti in uno dei due “raggruppamenti” di regole Incoterms® di cui al punto due.
  5. Ultima considerazione è la correlazione dell’Incoterms® con la forma di pagamento che, nel caso fosse un credito documentario, con richiesta di presentazione del documento di trasporto, permetta all’esportatore/beneficiario della stessa, la presentazione di tale documento richiesto conformemente ai termini e condizioni del credito documentario evitando di far dipendere tale presentazione dall’ordinante/compratore. 

Per finire si ricorda di non trascurare di formulare tale clausola di consegna merce facendola seguire dal luogo di partenza o di destinazione/convenuto, dall’assoggettamento esplicito agli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Parigi e dell’edizione cui fare riferimento (2020).

 

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