a cura dello Studio Legale Padovan - 23 gennaio 2024

Russia: vietato l'import di diamanti e prodotti derivati, importanti conseguenze per l'industria del lusso

Russia

L’adozione, lo scorso 18 dicembre 2023, del dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia ha comportato – come ormai di consueto – una certa apprensione in tutto il mondo delle imprese e delle banche dell’Unione, dovuta all’introduzione di nuove disposizioni che limitano ulteriormente la possibilità di intrattenere relazioni economiche con Mosca.

Tra le numerose novità introdotte da ultimo, il legislatore europeo ha introdotto – con la previsione, all’interno del Regolamento (UE) n. 833/2014, del nuovo articolo 3 septdecies – diversi divieti riguardanti l’approvvigionamento di diamanti e di prodotti di gioielleria e orologeria che li contengono.

Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i nuovi divieti introdotti e le conseguenze che possono riguardare le imprese italiane del settore del lusso.

Divieti di acquisto, importazione e transito

La prima misura che, in ordine di tempo, ha colpito gli operatori del lusso italiani ed europei riguarda il divieto – previsto dal nuovo articolo 3 septdecies – di importare, acquistare o trasferire (direttamente o indirettamente) i diamanti e i prodotti che li contengono, originari della Russia o esportati dalla Russia, a partire dal 1° gennaio 2024.

I prodotti colpiti sono elencati nell’allegato XXXVIIIA del Regolamento (UE) n. 833/2014. Tra questi figurano sia i diamanti naturali (compresi nelle sottovoci doganali 7102 10, 7102 31 e 7102 39) sia quelli sintetici (compresi nelle sottovoci doganali 7104 21 e 7104 91) nonché una serie di prodotti di gioielleria e orologeria (inter alia, compresi nelle voci doganali 7113, 7114 e 9101 e nelle sottovoci 7115 90 e 7116 20), qualora contengano diamanti vietati. Per le stesse categorie di prodotto, i medesimi divieti sono stati altresì estesi ai prodotti listati transitati direttamente o indirettamente dalla Russia, a prescindere dalla loro origine.

Colpiti anche i prodotti trasformati in Paesi terzi

I divieti introdotti, tuttavia, non si limitano a colpire unicamente i prodotti di origine russa o esportati dalla Russia.

Analogamente a quanto previsto per i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del Regolamento (UE) n. 833/2014, infatti, il legislatore unionale ha previsto restrizioni anche per le operazioni riguardanti i prodotti trasformati in Paesi terzi, incorporanti beni soggetti ai divieti appena descritti.

In particolare è prevista, dal 1° marzo 2024, la proibizione degli acquisti, trasferimenti o importazioni (diretti o indiretti) riguardanti i diamanti naturali in stato grezzo o semilavorato elencati nella parte A dell'allegato XXXVIIIA, trasformati in un paese terzo, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno.

A tale misura, poi, si aggiunge quella – operativa dal 1° settembre 2024 – relativa al divieto di effettuare le medesime operazioni con riferimento a tutti i beni attualmente elencati nell'allegato XXXVIIIA, trasformati in un paese terzo e costituiti da o che contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno.

Al fine di assicurare il rispetto di tali obblighi, il legislatore unionale ha imposto agli operatori economici nuovi adempimenti documentali e di verifica.

In particolare, è previsto l’obbligo di produrre al momento dell’importazione prove inerenti al paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. Inoltre, a partire dal 1o settembre 2024, sarà imposta la necessità di allegare anche un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia.

Peraltro, in aggiunta a tale adempimento, è stato altresì previsto – limitatamente ai beni classificati nei codici 7102 31 00 e 7102 10 00 – un obbligo di verifica da parte del Federal Public Service Economy at the Diamond Office di Anversa (Belgio) dei beni da importare e della relativa documentazione di accompagnamento. La responsabilità e gli oneri correlati alla movimentazione della merce verso il Belgio (che potrà avvenire anche in regime di transito), come espressamente chiarito dalla norma, saranno a carico delle imprese importatrici.


 

Ulteriori restrizioni

Alle restrizioni di carattere strettamente merceologico che abbiamo appena esaminato, si affiancano infine anche quelle, ormai consuete, relative alla prestazione di una serie di servizi connessi. In primo luogo è previsto il divieto di prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni oggetto di restrizioni nonché alla loro fornitura, alla fabbricazione, manutenzione e uso. Allo stesso modo, è stata vietata anche la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria in merito ai beni in questione e alle operazioni o servizi che li possano riguardare.

Conseguenze per le imprese

L’entrata in vigore dei divieti esaminati comporta rilevanti conseguenze per tutte le imprese della filiera del lusso italiana ed unionale.

Ad essere impattati sono sicuramente gli approvvigionamenti delle materie prime, ma conseguenze importanti potranno verificarsi anche in tutte le movimentazioni post vendita, come ad esempio in caso di resi o riparazioni.

La previsione di un divieto di transito dalla Russia di tali beni, inoltre, comporta – quale ulteriore conseguenza – la necessità di escludere il territorio russo dalle rotte di trasporto dei diamanti o dei prodotti derivati colpiti dalle restrizioni importati da Paesi diversi.

L’entrata in vigore dei nuovi divieti dal 1° gennaio 2024 e, in seguito, l’applicazione delle restrizioni riguardanti i prodotti trasformati in Paesi terzi comporta, inoltre, nuovi obblighi di due diligence e verifica per le imprese importatrici, che dovranno produrre in dogana apposita documentazione volta a provare l’effettiva origine dei prodotti importati e/o delle materie prime impiegate, oltre agli adempimenti di verifica previsti per le importazioni di beni classificati nei codici 7102 31 00 e 7102 10 00.

Il quadro che emerge dalla lettura delle nuove disposizioni risulta dunque piuttosto complesso e articolato ed impone a tutte le imprese italiane coinvolte una riorganizzazione dei propri flussi di acquisto, nonché la necessità di intervenire sulle relazioni con i propri fornitori, al fine di definire un assetto di rapporti che consenta loro di ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari ad adempiere ai nuovi obblighi e di tutelarsi in caso di eventuali inadempimenti.

 

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