a cura dello Studio Legale Padovan - 06 giugno 2023

Il nuovo Regolamento sulla Deforestazione

Oltre al legno, si applica a bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia

Nel contesto delle iniziative dell'Unione europea per ridurre la deforestazione e del Green Deal europeo, il 16 maggio 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il “Regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale” (di seguito “Regolamento Deforestazione” o EUDR). Il regolamento è destinato ad abrogare il Regolamento Legno dell'Unione europea (Regolamento (UE) n. 995/2010), che stabilisce obblighi specifici per il commercio di legname e prodotti del legno (di seguito, “Regolamento Legno” o EUTR). Il testo sarà pubblicato appena possibile nella Gazzetta ufficiale dell'UE e diventerà vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.

Il presente contributo intende fornire una breve panoramica del Regolamento Legno e comparare il suo funzionamento con alcuni aspetti del Regolamento Deforestazione.

Attualmente, il Regolamento Legno vieta la “commercializzazione sul mercato europeo” di legname e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Ai sensi dell’EUTR, il legno di provenienza illegale è quello “ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione”. Inoltre, il Regolamento impone agli operatori del settore di attuare un sistema di dovuta diligenza (“due diligence”) per garantire il rispetto di tale divieto e per identificare l'intera catena di approvvigionamento del legname che intendono commercializzare.

Il suddetto sistema di due diligence comprende tre elementi: misure che consentano l’accesso alle informazioni concernenti l’approvvigionamento, valutazione del rischio e mitigazione del rischio. Anzitutto, gli operatori devono raccogliere tutte le informazioni pertinenti relative al legname e ai prodotti da esso derivati, come il nome delle specie arboree, il Paese e la regione in cui il legname è stato raccolto, la concessione di raccolta, la quantità e i nomi dei fornitori e dei commercianti nella catena di approvvigionamento ed eventuali documenti attestanti la conformità del legno con la legislazione applicabile del Paese di provenienza. Successivamente, sulla base delle informazioni raccolte l'operatore deve valutare se il rischio che il legname sia di provenienza illegale sia trascurabile oppure non trascurabile. Nel caso in cui la valutazione dovesse portare a considerare il rischio come non trascurabile, l’operatore dovrà mettere in atto misure di mitigazione del rischio (come la richiesta di documenti aggiuntivi e la verifica da parte di terzi), ai fini di assicurarsi che il legname in questione non sia di illegale provenienza.

In relazione ad alcuni Paesi, l'Unione europea esamina periodicamente le modalità di attuazione dei sistemi di due diligence indicando procedure e conclusioni applicabili specificamente a tali giurisdizioni. Attualmente sono state pubblicate sia specifiche panoramiche che le cosiddette “conclusioni del Gruppo di esperti” per Bosnia-Erzegovina, Brasile, Camerun, Cina, Costa d'Avorio, Malesia, Myanmar e Repubblica del Congo. Queste conclusioni non sono di natura vincolante, ma il loro contenuto ha un valore altamente autorevole ai fini della valutazione del rischio da parte delle autorità competenti.

 

Il Regolamento Deforestazione segue la medesima struttura del Regolamento Legno, ma con un campo di applicazione molto più ampio. L'EUDR mira, infatti, a regolamentare l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché l'esportazione dall'Unione, di beni che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno”. Il Regolamento Deforestazione, quindi, non avrà un impatto solo sul commercio del legname, ma anche sui prodotti elencanti, nonché su qualsiasi altro bene che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati” con suddette materie prime.

Con l'obiettivo di ridurre al minimo il contributo dell'UE alla deforestazione, alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello globale, l'articolo 3 del Regolamento Deforestazione, imporrà un divieto totale su tutte le merci e i prodotti pertinenti, a meno che non siano soddisfatte tre condizioni cumulative: (a) devono essere a deforestazione zero; (b) devono essere stati prodotti in conformità con la legislazione pertinente del Paese di produzione; e (c) devono essere coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza. Sarà dovere degli operatori, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo Regolamento, osservare una procedura di due diligence per garantire che i prodotti soggetti al presente Regolamento siano conformi a questo divieto. Essi dovranno assicurarsi che i prodotti soggetti al Regolamento non provengano da terreni oggetto di deforestazione successivamente al 31 dicembre 2020, e, nel caso del legname o prodotti da esso derivati, che il legno sia stato raccolto senza provocare degrado forestale anche dopo il 31 dicembre 2020. Il Regolamento in questione chiarisce inoltre che per “deforestazione” si intende la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta. La novità introdotta dal nuovo Regolamento è, dunque, il requisito per il quale i prodotti debbano essere a deforestazione zero.

Ai fini di attuare le nuove restrizioni, il Regolamento Deforestazione istituisce il cosiddetto “sistema di valutazione comparativa” (nella versione in inglese, “country benchmarking system”), una “blacklist” di Paesi per i quali il rischio di importazione dei beni soggetti all'EUDR comporterà una verifica di dovuta diligenza più rigorosa. L'articolo 29 divide i Paesi in tre categorie: ad “alto rischio”, a “basso rischio” e a “rischio standard”. Questa classificazione si basa “principalmente” su tre criteri: tasso di deforestazione e degrado forestale, tasso di espansione dei terreni agricoli per le materie prime interessate e tendenze nella produzione di prodotti e materie prime rilevanti.

Oltre al sistema di valutazione comparativa, gli operatori dovranno valutare altri criteri, tra i quali:

  • la presenza di popolazioni indigene nel paese di produzione; 
  • la prevalenza della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione; 
  • problemi quali il livello di corruzione, la prevalenza di falsificazione di documenti e dati, la mancanza di applicazione della legge, le violazioni dei diritti umani internazionali, i conflitti armati o la presenza di sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dall’Unione Europea; 
  • la complessità della catena di approvvigionamento e lo stadio di lavorazione dei prodotti in questione, in particolare le difficoltà nel collegare i prodotti in questione all’appezzamento di terreno in cui sono stati prodotti. 

Inoltre, un'interessante innovazione dell'EUDR risiede nel conferire un valore pressoché vincolante alle conclusioni del Gruppo di esperti della Commissione. Tale strumento, infatti, nel contesto dell’EUTR ad oggi ancora in vigore, possiede di per sé carattere autorevole ma non vincolante. Nel contesto del proposto EUDR, d’altro canto, tali conclusioni risultano esplicitamente elencate tra i criteri che gli operatori dovranno considerare nella valutazione del rischio.

Se la suddetta valutazione dovesse portare a concludere che esiste un rischio non trascurabile che i prodotti in questione non siano conformi, l'operatore dovrà adottare misure di riduzione del rischio, simili a quelle stabilite dall'EUTR e precedentemente descritte. Se tali misure dovessero rivelarsi insufficienti a ridurre il rischio di deforestazione a un livello trascurabile oppure non siano attuabili, all'operatore sarà vietato immettere il prodotto in questione sul mercato europeo.

Risulta evidente come la valutazione del rischio in capo agli operatori sia tutt'altro che semplice. L'ampio campo di applicazione del Regolamento Deforestazione (applicabile a diverse materie prime, nonché ai prodotti “che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando” tali materie prime) richiederà agli operatori di determinare non solo se un determinato prodotto sia stato fabbricato in una zona esente da deforestazione, ma anche che tutti gli elementi che contiene o, nel caso del bestiame, con cui è stato alimentato, siano anch'essi a deforestazione zero. Inoltre, la stessa conclusione su un prodotto proveniente da un determinato Paese può non essere applicabile a un altro prodotto proveniente dal medesimo Paese. Ad esempio, è possibile che i chicchi di caffè siano prodotti in modo da non causare deforestazione in un determinato territorio, mentre i semi di soia dello stesso Paese non lo siano.

La transizione tra i due Regolamenti non sarà priva di ostacoli per gli operatori economici coinvolti nella catena di approvvigionamento dei beni precedentemente elencati, che avranno bisogno anche di supporto consulenziale esterno, considerando la complessità delle regole applicabili e degli adempimenti rilevanti.

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