Export Control e Sanzioni

Approfondimento in materia di controllo delle esportazioni e delle sanzioni economiche.

Alcuni beni, come quelli tecnologici, chimici o militari, possono rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale o internazionale. Per questi motivi e per la tutela del commercio internazionale, le Autorità governative monitorano e regolamentano con la massima attenzione i beni esportati. I controlli possono variare a seconda del Paese di partenza, di arrivo e di transito delle merci durante il trasporto. E' importante, quindi, conoscere le norme che regolano il commercio in tutti i Paesi interessati. 

Le restrizioni possono essere sulle merci, sulla persona fisica, sull’attività commerciale a cui è destinata la spedizione.  L’esportatore ha l’obbligo di conoscere l’uso finale delle merci giunte a destinazione e accertarsi che queste non siano usate per scopi diversi da quelli a cui sono destinate. Le vigenti disposizioni in materia di controllo delle esportazioni e le relative sanzioni economiche internazionali determinano una condizione di oggettiva difficoltà per gli operatori economici. Questa situazione può provocare una limitazione al commercio estero o incorrere nel rischio di gravi responsabilità, anche penali, previste dalla normativa corrente. Per questo motivo è sempre raccomandato, in caso di esportazioni, richiedere la consulenza di esperti di Export Control. 

 

Dual use 

A settembre 2021 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento Dual Use”, 2021/821, che ha introdotto importanti novità in merito al controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei c.d. “prodotti a duplice uso” o “dual use”, abrogando e sostituendo il precedente Regolamento (CE) 428/2009. 

Il nuovo Regolamento, all’art. 2, comma 2, decreta che prodotti “dual use” sono “i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo, sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari”. I prodotti sono tutti dettagliatamente elencati nell’allegato I del Regolamento. 

Lo scopo del nuovo Regolamento è quello di "rafforzare ulteriormente l'azione dell'Unione in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità regionali e a garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario"

Il citato Regolamento si applica nei confronti di tutti i Paesi del mondo oltre il confine doganale dell’UE, non solo verso quelli inseriti in “black list” o soggetti a restrizioni o prescrizioni regolamentari. 

Al momento della compilazione della dichiarazione doganale, da parte dell’esportatore, lo spedizioniere compila il DUA (Documento Amministrativo Unico).  Nel caso di beni da questi classificati “dual use” è prevista l'indicazione in casella 44 del DAU degli estremi del documento di autorizzazione, rilasciato all’esportatore dall’UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento), presso il Ministero degli Esteri e della Commercio Internazionale (MAECI); Ufficio al quale è deputato il rilascio delle Autorizzazioni e delle licenze di esportazione, sia nazionali che comunitarie. 

L’esportazione di beni potenzialmente “dual use” compiuta con dichiarazioni doganali mendaci o incomplete e/o in assenza di regolari autorizzazioni ovvero ottenute con dichiarazioni o documentazioni false, rappresenta un reato che comporta l’immediata e obbligatoria denuncia da parte degli Enti preposti al controllo. 

Le sanzioni previste dalla vigente normativa - sancite dal Dlg 221/2017 – per coloro che contravvengono i dettati regolamentari, sono di ordine sia penale che pecuniario e possono portare all’applicazione di misure interdittive per l’esportatore. Nello specifico, le pene previste possono comportare la reclusione da uno a sei anni e/o ammende variabili da € 15.000,00 a € 250.000,00, oltre che significative conseguenze finanziarie e assicurative sui flussi di incasso e pagamento internazionali. 

Per tali motivi, è sempre opportuno operare una attenta analisi del rischio, per evitare di commettere errori di classificazioni “dual use”, facili da commettere per chi non ha le sufficienti competenze.  Ecco perché è raccomandabile, in caso di esportazioni, richiedere la consulenza di esperti di settore. 

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