a cura di Massimiliano Mercurio - Hermes Srl, doganalista - 06 marzo 2024

EX Works vs Operazioni doganali ordinarie presso luogo approvato

La dogana "in house" per risolvere le criticità della resa EX Works (franco fabbrica)

Dal 1° maggio 2016 è in vigore la nuova disciplina doganale dell’Unione Europea, articolata su quattro Regolamenti di base che rammentiamo:

  • il Regolamento (UE) N. 952/2013, il vero e proprio “Codice Doganale dell’Unione – CDU,
  • il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – RD,
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – RE,
  • e infine il Regolamento delegato (UE) 2016/341, il c.d. “Regolamento delegato transitorio”, RDT.

Quest’ultimo regolamento, in particolare, ha previsto procedure alternative a quelle telematiche fino a che tutti i Paesi membri non disporranno di strutture adeguate e in grado di comunicare tra loro. 
Come previsto all’art. 139 par. 1 CDU, le merci introdotte nel territorio doganale UE “sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca …”. 

All’atto pratico, il titolare di “luogo approvatopuò gestire le proprie operazioni doganali presso le strutture aziendali, senza necessità di inoltro delle merci presso gli spazi doganali, eliminando i tempi di attesa prima previsti per la ricezione dell’esito e gestendo i controlli documentali esclusivamente in modalità telematica, oltre a poter gestire le dichiarazioni H23, con uno stop tecnico solo tra la mezzanotte e l’una di ogni giorno. 

Per le operazioni di esportazione questa agevolazione comporta il vantaggio per gli operatori economici di disporre immediatamente dell’identificativo MRN (Movement Reference Number) con il quale monitorare l’effettiva uscita delle merci dal territorio doganale mediante l’apposita applicazione web sul sito dell’Agenzia delle Dogane (che, vale la pena rammentare, è l’unico elemento di prova valido e accettato dall’Amministrazione per ammettere la non imponibilità IVA delle cessioni all’esportazione, in assenza del quale occorre munirsi del c.d. “fascicolo di prove alternative”, non sempre di facile reperimento).

Purtroppo, è frequente l’abitudine di molte imprese a pattuire rese della merce quasi esclusivamente Ex Works, aspetto che comporta che sia il vettore incaricato dal cliente a decidere dove effettuare le operazioni doganali di esportazione, che andrebbero svolte – in base alla legge – presso la dogana territorialmente competente per la sede dell’esportatore, e comunque presso un Ufficio doganale nazionale.

L’art. 221 RE dispone infatti che la dichiarazione di esportazione, salvo particolari deroghe, non possa essere depositata presso un qualunque Ufficio doganale, ma solo quello come sopra definito, o dove le merci sono “caricate o imballate per la spedizione”, se in luogo diverso dalla sede dell’esportatore.

Accade però spesso che la dichiarazione export venga depositata anche fuori dal territorio nazionale, precludendo la possibilità che l’autorità fiscale nazionale (Agenzia delle Entrate) disponga del dato che provi l’uscita delle merci dalla UE ai fini IVA, consultabile in autonomia sulla banca dati dell’Agenzia dele Dogane, con il rischio che all’esportatore venga contestata l’imposta e le sanzioni afferenti.

Per i motivi sopra riportati, sono numerosi i vantaggi che suggeriscono di ottenere questa autorizzazione, con un semplice cambiamento di resa da Ex Works a FCA, in modo da gestireo le operazioni export "in house" o nei luoghi di partenza delle merci in esportazione, presso “luogo approvato”.

 

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