a cura dello Studio Legale Padovan - 11 aprile 2024

Sanzioni contro la Russia: obbligo di autorizzazione per la fornitura di servizi infragruppo

Il 18 dicembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione il cosiddetto “dodicesimo pacchetto” di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, che ha introdotto importanti novità per gli operatori unionali attivi nel Paese. Tra queste, assume particolare rilevanza l’introduzione nella nuova versione dell’articolo 5 quindecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”) di un limite temporale all’applicabilità della cosiddetta “eccezione infragruppo”, che a partire dal 20 giugno 2024 diventerà una deroga autorizzativa. 


L’impatto del novellato articolo 5 quindecies 

Come noto, l’articolo 5 quindecies vieta la prestazione di taluni servizi professionali, tra cui i servizi contabili e fiscali, di auditing, di consulenza amministrativo-gestionale, di marketing, di architettura e ingegneria, di consulenza giuridica e informatica, nonché la fornitura di software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell’Allegato XXXIX del Reg. 833/2014 al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
In particolare, la nuova versione dell’articolo 5 quindecies stabilisce che, fino al 20 giugno 2024, i divieti relativi ai servizi e prodotti ivi elencati non si applicheranno alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione o alla messa a disposizione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII del Regolamento (comprendente, la Svizzera, gli Stati Uniti d'America, il Giappone, il Regno Unito, la Corea Del Sud, l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e la Norvegia).

Dal 20 giugno 2024, invece, gli operatori che vorranno effettuare simili prestazioni o trasferimenti infragruppo dovranno richiedere alle Autorità competenti – nel caso italiano, l’Unità per l’Autorizzazione dei Materiali d’Armamento-UAMA un’autorizzazione, che potrà essere rilasciata alle condizioni ritenute appropriate dalle stesse autorità (si veda art. 5 quindecies, par. 10, lett. h). Da ciò consegue che neanche le parent company unionali potranno fornire i servizi di cui all’articolo 5 quindecies alle proprie controllate stabilite in Russia in assenza di un’apposita autorizzazione in tal senso rilasciata dall’autorità competente.
Inoltre, in base all’art. 13, lett. c), del Reg. 833/2014, tale requisito autorizzativo si applicherà anche ai soggetti titolari di una ditta individuale, nonché ai soggetti unionali che abbiano un contratto di lavoro, facciano parte del consiglio di amministrazione, o altrimenti collaborino presso società/entità russe aventi titolo a beneficiare della deroga e tra le loro mansioni rientri la prestazione dei servizi menzionati a favore di dette società. 


Procedura di autorizzazione e possibili conseguenze penali

Gli operatori italiani che intendano avvalersi della deroga autorizzativa in esame dovranno richiedere un’autorizzazione specifica individuale mediante il portale E-Licensing all’Autorità nazionale – UAMA. Attualmente, i tempi medi per l’ottenimento di un’autorizzazione specifica individuale sono di circa 45 giorni a partire dal momento del completamento dell’istruttoria dell’istanza. 
Pertanto, considerando l’imminente scadenza dell’eccezione infragruppo e le tempistiche per l’ottenimento dell’autorizzazione, gli operatori impattati dalla nuova versione dell’articolo 5 quindecies devono attivarsi immediatamente per presentare un’istanza autorizzativa a UAMA. 
Si ricorda, infatti, che l’eventuale prestazione di servizi vietati a un’entità russa, ancorché controllata da una persona giuridica unionale, senza il previo ottenimento dell’apposita autorizzazione, avrebbe conseguenze particolarmente gravi per l’operatore economico italiano, nella persona del legale rappresentante. L’articolo 20 del D.lgs. n. 221/2017, infatti, prevede che chiunque presti attività di qualsiasi natura soggette a misure restrittive unionali senza la prescritta autorizzazione è punito con la reclusione fino a sei anni e con una multa da euro 25.000 a euro 250.000.  

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