a cura dello Studio Legale Padovan - 12 aprile 2024

"Clausola no Russia”: gli obblighi per gli esportatori dell’UE a partire dal 20 marzo 2024

A partire dal 20 marzo 2024, gli operatori dell’Unione europea sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 12 octies del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”), introdotto con il cosiddetto “dodicesimo pacchetto” di sanzioni dell’Unione europea nei confronti della Federazione Russa del 18 dicembre 2023. Tale articolo, risultato ultimo della politica UE contraria all’extraterritorialità delle misure restrittive, quando messa di fronte alla necessità di combattere l’elusione dei divieti di cui proprio alle misure restrittive stesse, impone di fatto obblighi con portata extraterritoriale, non tanto sul piano del diritto pubblico, quanto su quello dei rapporti tra privati, imponendo agli operatori UE l’adozione della c.d. “clausola no Russia” nei contratti con controparti di paesi terzi

Nello specifico, l’art. 12 octies prevede che, all'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX, XXXV e XL del Reg. 833/2014, nonché di armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento (UE)  258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l'esportatore ne vieti per contratto la riesportazione in Russia o per un uso in Russia. Il para. 3 dell’art 12 octies richiede, inoltre, che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di tale clausola, a cui si accompagna il dovere di informare senza indugio l'autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore risiede di eventuali violazioni, se note. Sono esclusi dal campo di applicazione dell’articolo i paesi partner elencati nell’allegato VIII del Reg. 833/2014, ossia Stati Uniti d'America, Giappone, Regno Unito, Corea Del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera.

Con specifico riferimento al Reg. 833/2014, i beni e le tecnologie per cui è necessario prevedere la clausola no Russia sono, come osservato, quelli ricompresi negli allegati XI (beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale), XX (carboturbi e additivi per carburanti), XXXV (armi da fuoco e altre armi) e XL (beni comuni ad alta priorità) del medesimo regolamento. Indubbiamente, particolare interesse rivestono i cc.dd beni comuni ad alta priorità dell’allegato XL, ossia beni e tecnologie fondamentali per lo sviluppo, la produzione e l’uso di sistemi d’armamento da parte della Russia, frequentemente rinvenuti sui campi di battaglia in Ucraina. Sono ricompresi in tale lista, ad esempio, componenti elettronici quali i circuiti integrati (codici SA 8542.31, 8542.32, 8542.33 e 8542.39), spine e prese di corrente per una tensione inferiore o uguale a 1.000V (codice SA 8536.69), interruttori (codice SA 8536.90) cuscinetti (codici SA 8482.10, 8482.20, 8482.30 e 8482.50), nonché altri articoli di comune commercializzazione quali transistor, diodi, tiristori e altri.

Ricordiamo, qui, che il para. 2 dell'art. 12 octies prevede una c.d. clausola di grandfathering, in base alla quale tale articolo non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.  Di conseguenza, dopo la scadenza di tale clausola di grandfathering (ossia, dopo il 20 dicembre 2024), gli operatori unionali saranno tenuti a prevedere la “clausola no Russia”, nonché adeguati rimedi in caso di violazione, anche nei contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023.

Pertanto, a decorrere dal 20 marzo 2024, tutti gli operatori unionali, nel caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo dei beni o delle tecnologie sopra richiamati, sono obbligati a prevedere clausole contrattuali che vietino:

  • i) l’esportazione e la riesportazione in Russia e per un uso in Russia
  • ii) rimedi adeguati in caso di violazione di siffatto vincolo contrattuale. 

Come osservato dalla stessa Commissione UE nelle FAQ sulle sanzioni contro la Russia, i rimedi da attivare in caso di violazione  della clausola di cui all’articolo 12 octies, para. 1, dovrebbero essere ragionevolmente formulati in modo da dissuadere gli operatori di paesi terzi da eventuali violazioni, comprendendo ad esempio, in tale eventualità, la risoluzione del contratto. 

Nelle stesse FAQ, inoltre, la Commissione suggerisce un esempio – assolutamente non vincolante – di “clausola no Russia”, adottando tuttavia una formulazione piuttosto ampia, che impone alla controparte extra-UE di fare tutto quanto in suo potere per assicurarsi che l’impegno contrattuale assunto non sia frustrato negli eventuali ulteriori passaggi lungo la catena commerciale, anche adottando uno specifico sistema di monitoraggio, che dunque perpetui gli effetti dell’art. 12 octies. Va quindi osservato come la formulazione proposta dalla Commissione, pur nel rispetto dello spirito della norma, vada oltre la lettera del citato articolo, introducendo elementi ivi non espressamente previsti – quali l’adozione di un sistema di monitoraggio e penalità nel caso di violazione degli impegni assunti – che potrebbero rendere difficoltosa l’accettazione di siffatta clausola contrattuale da parte di un soggetto di un Paese terzo.

Risulta dunque chiaro come l’art. 12 octies del Reg. 833/2014 si inserisca nello sforzo dell’UE, sempre più intenso, di contrastare l’elusione delle sanzioni adottate contro la Russia attraverso la triangolazione con Paesi terzi, fenomeno ben noto. La necessità di conciliare questa esigenza con la consolidata avversità dell’UE nei confronti dell’efficacia extraterritoriale delle sanzioni, asserita e sostenuta invece da altri attori, quali gli Stati Uniti d’America, ha dunque portato all’adozione della disposizione di legge qui esaminata, che coinvolge ulteriormente gli operatori nel contrasto all’elusione delle misure restrittive UE, di fatto comportando un embrione di extraterritorialità nella normativa sanzionatoria unionale, seppur limitato – per ora – alla sfera dei rapporti contrattuali tra privati.   

In conclusione, al fine di assicurarsi la piena conformità con l’art. 12 octies, gli operatori unionali sono dunque chiamati a verificare i propri flussi di esportazioni, identificando i prodotti che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo e prevedendo nei contratti conclusi con operatori di paesi terzi la clausola no Russia. Tale clausola quindi dovrà essere opportunamente formulata in modo da prevedere rimedi adeguati in caso di violazione, che permettano altresì di rispettare l’obbligo informativo che gli operatori unionali hanno nei confronti dell’autorità.
 

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